Sez. 2, Sentenza n. 2448 del 13/10/1967 (Rv. 329745 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - ESPRESSA PREVISIONE DELLA PROMISCUITA IN CONTRATTO COLLETTIVO - RICORSO AL CRITERIO DELLA PREVALENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - DIPENDENTI DA IMPRESE ASSICURATRICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - ESPRESSA PREVISIONE DELLA PROMISCUITA IN CONTRATTO COLLETTIVO - RICORSO AL CRITERIO DELLA PREVALENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - DIPENDENTI DA IMPRESE ASSICURATRICI.*
Ai fini della Determinazione della qualifica da attribuire, in base alle mansioni svolte, al prestatore di lavoro, non puo farsi ricorso al criterio della prevalenza allorquando lo svolgimento di mansioni promiscue sia espressamente previsto da un contratto collettivo ai fini dell'assegnazione del prestatore di lavoro ad una determinata categoria. (nella specie, il contratto collettivo 25 maggio 1954 per i dipendenti dalle imprese assicuratrici inquadrava nella categoria seconda i cassieri addetti esclusivamente al servizio di cassa e nella categoria terza gli impiegati di ordine con mansioni promiscue di cassa, di contabilita e altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)