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Sez. 2, Sentenza n. 4290 del 09/05/1987 (Rv. 453041 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453041-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITÀ.*

Il fatto che l'art. 872, secondo comma, cod. civ. preveda "la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella Sezione seguente o da questa richiamate" e che il successivo art. 873 operi tale richiamo soltanto ai "regolamenti locali" e non alle leggi speciali, non significa che il legislatore abbia inteso escludere l'effetto della riduzione in pristino nel caso di mancato rispetto delle distanze fissate da leggi speciali, ma si spiega con il rilievo che, mentre il richiamo ai regolamenti locali era tecnicamente indispensabile - non potendo essi, altrimenti, operare sullo stesso piano delle norme del codice civile -, tale esigenza, invece, non sussisteva per le leggi speciali che sono fonti normative anch'esse di rango primario e, quindi, idonee, per forza propria, ad imporre distanze maggiori di quella prevista in via generale dal citato art. 873 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)