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Sez. 2, Sentenza n. 2321 del 07/03/1988 (Rv. 458107 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI ACCESSORIE - PIANO REGOLATORE E DI AMPLIAMENTO DELLA CITTÀ DI ROMA - ZONE DESTINATE A PALAZZINE - COSTRUZIONI ACCESSORIE NELLE AREE DI DISTACCO - PRESUPPOSTI - DIFETTO - RIDUZIONE IN PRISTINO.*
Stato
decisa il 1988-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458107-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI ACCESSORIE - PIANO REGOLATORE E DI AMPLIAMENTO DELLA CITTÀ DI ROMA - ZONE DESTINATE A PALAZZINE - COSTRUZIONI ACCESSORIE NELLE AREE DI DISTACCO - PRESUPPOSTI - DIFETTO - RIDUZIONE IN PRISTINO.*

Con riguardo alla disciplina dettata dalla legge 10 maggio 1955 n. 444, modificativa dell'art. 2 delle norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma (R.d.l. 6 luglio 1931 n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932 n. 355), nelle zone destinate a palazzine le costruzioni accessorie agli edifici - per i quali in generale è previsto che il distacco minimo dal confine di proprietà sia di 6, 5 metri - sono consentite in tale area di distacco soltanto se non abbiano un'altezza superiore a m. 3.50, se non sorgono in distacchi aperti su strada e se occupino una superficie non superiore ad un terzo di quella del distacco nel quale si trovano; pertanto la mancata osservanza di una soltanto di tali condizioni comporta la violazione del distacco minimo tra gli edifici originari ed i confini di proprietà, con la conseguenza che la tutela dei confinanti interessati non è limitata al risarcimento del danno, ma essi possono domandare la demolizione della costruzione accessoria, eretta senza l'osservanza di quelle condizioni, salva la facoltà del proprietario dell'edificio principale di creare o mantenere il corpo accessorio conforme alle condizioni suddette. (V 1581/87, mass n 450997; (V 4290/87, mass n 453041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Regio Decr. Legge 06/07/1931 num. 981 art. 2, Legge 24/03/1932 num. 355 CORTE COST., Legge 10/05/1955 num. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)