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Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 19/02/2013 (Rv. 625276 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Medico ginecologo - Omessa informazione, a chirurghi operanti in condizioni di urgenza ed in struttura risultata inidonea, circa le cure ed i farmaci precedentemente assunti da una sua paziente - Responsabilità omissiva per le lesioni permanenti residuate a quest'ultima - Configurabilità di colpa e nesso causale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625276-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Delle conseguenze dannose di un intervento chirurgico eseguito in modo imperito possono essere chiamati a rispondere non solo i sanitari che l'hanno eseguito, ma anche il medico curante del paziente il quale abbia dapprima prescritto la cura i cui effetti resero necessario l'intervento chirurgico (circostanza che rileva ai fini del nesso di causalità tra condotta e danno), e poi abbia omesso di informare i colleghi chirurghi del particolare tipo di cure cui era stato sottoposto il paziente, e delle peculiarità che tali cure comportavano (circostanza il che rileva sul piano della colpa). (Nella specie, era accaduto che una cura contro l'infertilità somministrata dal medico di fiducia aveva provocato un ingrossamento delle ovaie della paziente, ed aveva indotto altri sanitari a rimuoverle chirurgicamente, con un intervento reputato dal giudice di merito non necessario; tuttavia, mentre il giudice di merito aveva reputato il ginecologo non responsabile dell'errore commesso dai chirurghi, la S.C. ha cassato tale decisione, ritenendo al contrario sussistere un nesso di causa tra la condotta del ginecologo ed il danno finale, in virtù dei principi di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)