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Sez. 3, Sentenza n. 10743 del 11/05/2009 (Rv. 608087 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Illecito omissivo - Nesso di causalità - Accertamento - Criterio della ragionevole probabilità - Sufficienza - Prova - Onere a carico del danneggiato - Grado di difficoltà dell'intervento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608087-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. L'onere della relativa prova grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento medico-chirurgico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)