Sez. L, Sentenza n. 8796 del 12/08/1991 (Rv. 473502 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso | Domanda di accertamento della nullità del patto di prova e del recesso per mancato superamento della prova - Termine ex art. 6 della legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso
Le domande del lavoratore volte all'accertamento della nullità del patto di prova e della conseguente nullità del recesso del datore di lavoro motivato con il mancato superamento della prova non sono assoggettate al termine per l'impugnazione del licenziamento fissato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, tenuto conto che il rapporto di lavoro in prova non è soggetto, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge, alla relativa disciplina vincolistica, la quale è applicabile solo dopo lo spiegarsi degli effetti della declaratoria di nullità del patto di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)