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Sez. L, Sentenza n. 2728 del 22/03/1994 (Rv. 485845 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Presupposto - Qualificazione del recesso come licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo - Licenziamento intimato come recesso "ad nutum" - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485845-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere

L'onere di impugnazione previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali) va circoscritto all'ipotesi del licenziamento che, a prescindere dalla valutazione della sua effettiva natura, sia stato, nell'atto della comunicazione al lavoratore, espressamente qualificato come licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e, pertanto, non sussiste con riguardo a licenziamento intimato come recesso "ad nutum" e, come tale, insuscettibile di contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)