Sez. L, Sentenza n. 4576 del 01/08/1984 (Rv. 436484 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTE DI AZIENDA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRIGENTE DI AZIENDA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La nozione di dirigente di azienda assicurativa, per il periodo anteriore al 1975 (anno in cui è stata per la prima volta enunciata dalla contrattazione collettiva post-corporativa), deve desumersi dall'art. unico del R.d. 28 maggio 1936 n. 1132 (recante modificazioni al R.d. 16 agosto 1934 n. 1386, di approvazione dello statuto della federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e delle assicurazioni), il quale, dopo aver fornito la definizione generale di detta categoria di dipendenti, precisa che nella medesima vanno ricompresi i dirigenti delle dipendenze principali in economia. Tale precisazione, mentre esclude che la qualifica dirigenziale possa competere a dipendenti preposti a dipendenze in economia non caratterizzate dal requisito della principalità, dovendo coordinarsi con la menzionata definizione generale - secondo cui la medesima categoria è propria di "coloro che siano preposti al funzionamento dell'azienda o di notevole parte di essa" - , implica che il suddetto requisito sia ravvisabile con esclusivo riferimento a quelle dipendenze in economia che siano anche parte notevole dell'azienda, seguendo così il medesimo criterio espressamente dettato, per i dirigenti delle aziende bancarie, dall'art. 4 del citato R.d. n. 1386 del 1934, il quale appunto definisce come principali le dipendenze "che rappresentino una notevole parte dell'azienda" ed imponendo, al fine della relativa valutazione, un effettivo confronto fra la complessiva organizzazione dell'azienda globalmente considerata e quella della dipendenza in considerazione. (V 1064/82, mass n 418932; (V 258/80, mass n 403647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 16/08/1934 num. 1386 art. 4, Regio Decr. 28/05/1936 num. 1132 art. 1, Contr. Coll. 02/12/1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)