Sez. L, Sentenza n. 258 del 11/01/1980 (Rv. 403647 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DIRIGENTE D'ALBERGO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DIRIGENTE D'ALBERGO.*
L'art 2095 cod civ, pur prevedendo tre categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori subordinati consente alle associazioni sindacali di determinare contrattualmente le mansioni specifiche comprese nell'una o nell'altra categoria, di porre una differenziazione per gradi e qualifiche, ai sensi dell'art 96 disp att cod civ, secondo l'importanza dell'impresa. Pertanto, al fine di stabilire la qualifica, spettante al prestatore di lavoro in relazione alle mansioni svolte, e necessario fare riferimento, in primo luogo, al contratto collettivo, dovendo ritenersi che le indicazioni nel medesimo contenute, in quanto esprimono la volonta delle associazioni sindacali stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e della relativa organizzazione industriale, assumono valore vincolante la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria. (principio enunciato in tema di CCNL per i dirigenti di albergo che si discosta, nel qualificare dirigente il direttore di albergo, dalla nozione di dirigente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 19/07/1972 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)