Sez. 1, Sentenza n. 4472 del 27/02/1997 Ud. (dep. 15/05/1997) Rv. 207480 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficenza- Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche nella sua forma eventuale; non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione di beni alla garanzia della massa creditoria, normalmente implicita nella condotta distrattiva, in quanto conseguenza tipica di essa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)