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Sez. 1, Ordinanza n. 6414 del 18/03/2026 (Rv. 678481-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Diniego di riconoscimento - Ricorso giurisdizionale - Mancata comparizione della parte all'udienza - Rinvio - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678481-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale dello straniero, il giudice - verificata la regolarità della notificazione del ricorso con il decreto ed in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza nel procedimento avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di diniego - deve decidere nel merito in ragione della natura officiosa del rito processuale, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)