Sez. 5 - , Ordinanza n. 7265 del 14/03/2019 (Rv. 653511 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE | Personale di missioni diplomatiche - Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 - Esenzione dall'imposizione - Condizioni - Fattispecie.
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE
L'art. 37, comma 3, della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, resa esecutiva in Italia con la l. n. 804 del 1967, prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi di lavoro dipendente per il personale delle missioni diplomatiche degli Stati aderenti, che non siano cittadini dello Stato accreditatario e che non abbiano ivi la residenza permanente, disciplinando esclusivamente i rapporti tributari relativi ai due Stati tra i quali intercorre la relazione diplomatica, senza riconoscere un'esenzione totale e generalizzata dall'obbligazione fiscale a favore del personale delle missioni diplomatiche. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività dell'esenzione nei confronti di un cittadino italiano, residente in Italia, facente parte del personale amministrativo dell'Ambasciata di uno Stato straniero presso un altro Stato straniero, non appartenendo il beneficiario né allo Stato accreditante né a quello accreditario).
Riferimenti normativi: Legge 09/08/1967 num. 804 art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/04/1961 art. 37 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)