Sez. T, Ordinanza n. 2471 del 05/02/2026 (Rv. 678008-01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE | Convenzione sulle doppie imposizioni fra Indonesia e Italia - Redditi percepiti dal cittadino italiano residente in Italia, dipendente dell'ambasciata indonesiana presso la Santa Sede - Imponibilità in Italia - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - In genere.
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE
L'art. 19, par. 1, lett. b), della Convenzione sulle doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Repubblica d'Indonesia, firmata il 18 febbraio 1990 e resa esecutiva dalla l. n. 707 del 1994, va interpretato nel senso che sono imponibili in Italia le remunerazioni per i servizi resi da personale con residenza e nazionalità italiane nell'ambasciata della Repubblica d'Indonesia presso la Santa Sede che, pur trovandosi in un immobile che gode delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, rientri nel territorio dello Stato italiano.
Legge 14/12/1994 num. 707, Tratt. Internaz. 18/02/1990 art. 19 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)