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Sez. 1, Sentenza n. 26274 del 21/04/2021 Cc. (dep. 09/07/2021) Rv. 281618 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Divieto di acquistare determinati cibi in sopravitto iscritti nel modello 72 dei detenuti ordinari - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281618-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di generi alimentari compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, qualora la loro acquisizione non contrasti con le esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire le comunicazioni con l'esterno o di evitare la possibilità di distinguere la posizione del detenuto ex art. 41-bis ord. pen. all'interno del gruppo di socialità, accrescendone il carisma o lo spessore criminale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)