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Sez. 1, Ordinanza n. 90 del 20/01/1976 Cc. (dep. 29/04/1976) Rv. 133358 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133358-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - LIMITI.*

In materia di misure di prevenzione il principio dell'intangibilita del giudicato opera limitatamente alla situazione obiettiva gia conosciuta dai giudici e non invece in presenza di una nuova e diversa situazione che sia idonea a determinare la trasformazione in meglio o in peggio o la sostituzione di una misura gia adottata con provvedimento irrevocabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)