Sez. 1, Ordinanza n. 90 del 20/01/1976 Cc. (dep. 29/04/1976) Rv. 133358 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - LIMITI.*
In materia di misure di prevenzione il principio dell'intangibilita del giudicato opera limitatamente alla situazione obiettiva gia conosciuta dai giudici e non invece in presenza di una nuova e diversa situazione che sia idonea a determinare la trasformazione in meglio o in peggio o la sostituzione di una misura gia adottata con provvedimento irrevocabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)