diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3669 del 06/11/1968 (Rv. 336965 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE - IN GENERE - DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336965-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE - IN GENERE - DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI - ATTO SCRITTO - NECESSITA - FATTISPECIE.*

La convenzione con cui i confinanti proprietari intendono derogare al rispetto delle distanze legali determina il sorgere di una vera e propria servitu convenzionale, per la cui Costituzione e indispensabile che concorrano tutti gli estremi e i requisiti voluti dalla legge per la validita del peso imposto sul fondo che avrebbe diritto al rispetto di detta distanza, compreso quindi, ai fini della giuridica esistenza del peso stesso, l'atto scritto ai sensi dell'art. 1350, n.4, cod.civ.. (nella specie e stato ritenuto insufficiente per la Costituzione di detta servitu la clausola di stile inserita in un contratto di compravendita con cui si trasferiva un bene -nello stato di fatto e di diritto in cui si trova-, in riferimento ad una situazione di beni finitimi verbalmente concordata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)