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Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 29/04/1998 (Rv. 514968 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE | Distanza minore di quella regolamentare - Autorizzazione scritta, unilaterale, del proprietario del fondo vicino - Inidoneità alla costituzione di servitù - Contratto - Necessità - Finalità della norma - Tutela dell'assetto territoriale - Conseguenze - Inderogabilità pattizia.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514968-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE

Per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta da un regolamento comunale non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto - essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo - e che tale distanza, tanto più se prevista dal confine, non sia predisposta per tutelare l'interesse generale all'attuazione del modello urbanistico prefigurato dalla P.A., perché in tal caso il potere del privato alla riduzione in pristino, concorrente con quello amministrativo, non consente deroghe pattizie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)