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Sez. L, Sentenza n. 6146 del 27/06/1994 (Rv. 487212 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Aggravamento | Insorgenza dello stato invalidante per aggravamento nel corso del giudizio - Interessi e rivalutazione monetaria "ex" sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 - Decorrenza - "Spatium deliberandi" di centoventuno giorni - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487212-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Aggravamento

Nel caso di invalidità pensionabile insorta nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., gli interessi e la rivalutazione monetaria spettanti al creditore della prestazione previdenziale ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 vanno riconosciuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello d'insorgenza (per aggravamento) dello stato invalidante, anziché con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo a tale data, non essendo in tale ipotesi previsti né una nuova domanda amministrativa dell'assicurato né un provvedimento dell'I.N.P.S. ed essendo perciò priva di qualsiasi giustificazione la concessione all'istituto previdenziale dello "spatium deliberandi" costituito dall'anzidetto periodo di centoventi giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)