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Sez. L, Sentenza n. 1844 del 20/02/1995 (Rv. 490549 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Superamento della soglia invalidante nel corso del giudizio - Decorrenza del trattamento di invalidità - Estensione agli interessi ed alla rivalutazione - Concessione dello "spatium deliberandi" - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490549-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

Il trattamento d'invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., decorre, secondo la regola stabilita dall'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidità e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello "spatium deliberandi" (di centoventi giorni) considerato dalla sentenza costituzionale n. 156 del 1991.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)