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Sez. L, Sentenza n. 9471 del 19/12/1987 (Rv. 456577 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE QUALIFICHE EX LEGGE N. 30 DEL 1978 - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE IN ATTO - OBBLIGATORIETÀ - DIVERSA VALUTAZIONE DELLE MANSIONI ASSEGNATE A CIASCUNA QUALIFICA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456577-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE QUALIFICHE EX LEGGE N. 30 DEL 1978 - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE IN ATTO - OBBLIGATORIETÀ - DIVERSA VALUTAZIONE DELLE MANSIONI ASSEGNATE A CIASCUNA QUALIFICA - DIVIETO.*

A norma dell'art. 6 della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (sulla approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), l'azienda deve provvedere alla formazione della tabella delle qualifiche con riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda stessa alla data di entrata in vigore della legge, il cui art. 8 soggiunge che le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data suddetta comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma della legge 6 agosto 1954 n. 858 e successive modifiche ed integrazioni. Consegue che l'attribuzione delle nuove qualifiche deve essere fatta con riferimento a quelle in atto sulla base dei criteri di corrispondenza fissati nelle tabelle allegate, restando esclusa (salvi casi espressamente contemplati) la possibilità di una diversa valutazione delle mansioni assegnate (secondo la legge n. 858 del 1954) a ciascuna qualifica. (Conf 2292/86, mass n 445425).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 858, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 6, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)