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Sez. 2, Ordinanza n. 1996 del 29/01/2026 (Rv. 676801-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Edificazioni interrate - Garage, box e cantine - Realizzazione di opere valevoli alla piena impermeabilizzazione - Necessità - Difetto - Infiltrazioni - Conseguenze - Responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. - Responsabilità solidale del progettista e del direttore dei lavori - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2026-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676801-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

Nelle edificazioni interrate, ancorché destinate solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, particolarmente curata deve essere la realizzazione di opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione secondo la migliore tecnica del momento, cosicché, in assenza di esse, in caso di infiltrazioni, sussiste la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile.

Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)