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Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Appalto – Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori – Fondamento – Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 2020-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659099-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)