Sez. L, Sentenza n. 2302 del 23/04/1979 (Rv. 398642 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel rito delle cause di lavoro, il giudice di appello, a norma dell'art 437 cod proc civ, puo ammettere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova, quando li ritenga indispensabili, secondo un suo apprezzamento discrezionale, incensurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici ed errori di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)