Sez. L, Sentenza n. 5189 del 28/07/1983 (Rv. 430054 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - RIGETTO DI ISTANZA ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO - ADOZIONE E REVOCA IN SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - RIGETTO DI ISTANZA ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO - ADOZIONE E REVOCA IN SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Pure nel nuovo rito del lavoro, il provvedimento del giudice d'appello di rigetto di un'istanza istruttoria - dato il carattere strumentale e non autonomo rispetto alla decisione delle ordinanze a contenuto meramente istruttorio - da un lato, se adottato autonomamente, è suscettibile di revoca o modifica nella successiva sentenza e, dall'altro, ben può essere emesso direttamente con la sentenza stessa, senza preventiva pronunzia di apposita ordinanza. Tale provvedimento, costituendo Esercizio di una facoltà discrezionale, non è censurabile in Sede di legittimità se correttamente motivato. (V 2526/82, mass n 420389; (V 4208/79, mass n 400723; (V 2302/79, mass n 398642; (V 2082/79, mass n 398461).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)