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Sez. U, Sentenza n. 5008 del 06/05/1991 (Rv. 472024 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Versamento di contributi assicurativi da parte del datore di lavoro - Omissione illegittima - Accertamento da parte del giudice amministrativo - Azione di risarcimento danni proposta dal dipendente o dal coniuge superstite quale titolare della pensione di reversibilità - Controversia riguardante diritti patrimoniali conseguenziali - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472024-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Dopo la pronuncia del giudice amministrativo, che abbia accertato, in tema di pubblico impiego, l'illegittima omissione da parte del datore di lavoro del versamento dei contributi assicurativi, l'azione risarcitoria, proposta dal dipendente, o dal coniuge superstite, in qualità di titolare della pensione di reversibilità, per il ristoro dei danni derivanti da detta omissione, investe diritti patrimoniali conseguenziali a quella pronuncia, secondo le previsioni degli artt. 30 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e, pertanto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)