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Sez. U, Sentenza n. 763 del 12/11/1999 (Rv. 531040 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro pubblico - Relative azioni in giudizio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Domanda di costituzione di rendita vitalizia a seguito di omesso versamento dei contributi previdenziali - Inclusione nella giurisdizione amministrativa - Qualificazione giuridica dell'azione - Irrilevanza - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione per le controversie di pubblico impiego.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531040-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In applicazione del principio secondo cui appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, senza che debba distinguersi tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana dell'ente pubblico non economico datore di lavoro, non potendo ricondursi quest'ultima - sempreché sussista un collegamento non occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro - alla categoria delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali, deve ritenersi che la domanda in giudizio del dipendente (o ex dipendente) pubblico, diretta alla costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, sia riconducibile all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia la qualificazione giuridica attribuita alla relativa azione. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione per le controversie relative al pubblico impiego privatizzato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)