Sez. L, Sentenza n. 11279 del 28/08/2000 (Rv. 539832 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Rimessione in termini - Compatibilità con il rito del lavoro - Fondamento codicistico prima e dopo l'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 353 del 1990.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
La rimessione in termini è un istituto certamente non incompatibile con il rito del lavoro che, prima della novella introdotta dalla legge n. 353 del 1990 (in vigore dal 30 aprile 1995), trovava il suo fondamento nell'art. 421 cod. proc. civ., e, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta riforma, trova riscontro nella nuova formulazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. che - in analogia con quanto previsto per la parte contumace dall'art. 294 cod. proc. civ. - dispone che "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 19, Legge 20/12/1995 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)