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Sez. L, Sentenza n. 3566 del 02/06/1981 (Rv. 414177 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - ASSEGNAZIONE ALLO APPELLATO DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO STABILITO PER LEGGE - NULLITA RELATIVE - SANATORIA - EFFETTO EX NUNC - CONDIZIONE - MANCATA O TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414177-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - ASSEGNAZIONE ALLO APPELLATO DI UN TERMINE INFERIORE A QUELLO STABILITO PER LEGGE - NULLITA RELATIVE - SANATORIA - EFFETTO EX NUNC - CONDIZIONE - MANCATA O TARDIVA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CONSEGUENZE.*

Anche nel processo del lavoro l'assegnazione all'appellato di un termine dilatorio a comparire inferiore a quello stabilito per legge costituisce nullita relativa sanabile ex nunc per effetto della Costituzione dell'appellato stesso, in Mancanza della quale il giudice puo disporre la rinnovazione di cui all'art 291 cod proc civ, mentre, in caso di Costituzione tardiva, puo farsi luogo alla rimessione in termini ex art 294 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)