Sez. 2, Sentenza n. 11626 del 26/10/1992 (Rv. 479144 - 01)
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio | Regolamento predisposto dall'unico originario proprietario dell' edificio successivamente caduto in condominio - Richiamo negli atti d'acquisto dei singoli condomini - Modificazioni del regolamento - Consenso di tutte le parti contraenti - Necessità - Declaratoria di nullità del regolamento contrattuale - Azione relativa - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Sussistenza.
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio
Il regolamento predisposto dall'unico originario proprietario dell' edificio successivamente caduto in condominio se sia richiamato negli atti d'acquisto dei singoli condomini sì da formare parte integrante degli atti stessi, trae la sua forza vincolante non già dal consenso della semplice maggioranza dei condomini, come nel caso di vero e proprio regolamento di condominio disciplinato dall'art. 1138 cod. civ., bensì dalla volontà negoziale delle parti. Ne consegue che le modificazioni al regolamento di origine contrattuale possono essere apportate soltanto con il consenso di tutte le parti contraenti o con la partecipazione al giudizio delle stesse e non soltanto per deliberazione della maggioranza sì che l'azione proposta da uno o piu condomini per conseguire la declaratoria di nullità del regolamento contrattuale deve avere come necessari litisconsorti tutti gli altri condomini, non potendo altrimenti l'eventuale sentenza d'accoglimento ritenersi "utiliter data".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)