Sez. 2, Sentenza n. 5369 del 14/06/1997 (Rv. 505205 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Delibera condominiale di autorizzazione al parcheggio in aree comuni di edificio costruito anteriormente all'entrata in vigore della legge n.765 del 1967 - Espressa previsione contraria contenuta nel regolamento condominiale contrattuale - Applicabilità del principio maggioritario "ex lege" n. 122 del 1989 - Esclusione - Diritti perfetti acquisiti dal condomino - Intangibilità - Deliberazione unanime - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE
I diritti spettanti a ciascun condomino(in base agli atti di acquisto, ovvero al regolamento condominiale in essi richiamato) sulle parti comuni dell'edificio non possono essere oggetto di delibere assembleari approvate a maggioranza che ne ledano il contenuto, essendo necessaria, a tal fine, una manifestazione unanime di volontà da parte di tutti i condomini, senza che, su tale principio, possa legittimamente incidere il disposto dell'art. 9, commi primo e terzo, della legge n. 122 del 1989, che stabilisce le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la realizzazione dei parcheggi, ma non prevede alcuna deroga al principio generale che esclude il potere della maggioranza dei condomini di menomare diritti validamente acquisiti da ciascuno di essi (fattispecie in tema di delibera condominiale, adottata a maggioranza, autorizzativa del parcheggio di autoveicoli in spazi comuni dell'edificio - costruito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 - nonostante una espressa previsione in senso contrario contenuta nel regolamento di condominio contrattuale).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1121 com. 3, Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1120 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)