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Sez. 1, Sentenza n. 791 del 29/01/1999 (Rv. 522740 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Rilevanza probatoria nel giudizio di opposizione - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522740-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, vanno esplicitamente considerati fonti di prova della pretesa sanzionatoria dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato tanto il rapporto quanto i relativi atti di accertamento ritualmente depositati in cancelleria, dovendo il giudice dell'opposizione necessariamente valutare rispetto a tali atti (e non in via meramente astratta od ipotetica) la rilevanza delle eccezioni mosse dall'opponente circa la fondatezza e la legittimità della contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)