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Sez. 1, Sentenza n. 10670 del 29/11/1996 (Rv. 500920 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Veicolo - Sequestro - Opposizione ex art. 19 legge n. 689 del 1981 - Mancata decisione nel termine di dieci giorni da parte dell'autorità amministrativa - Conseguenze - Inefficacia del sequestro - Influenza sulla validità dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500920-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, nel caso di opposizione a sequestro di un veicolo a norma dell'art. 19 legge n. 689 del 1981, il decorso del termine di dieci giorni, senza alcuna decisione dell'autorità amministrativa, determina solo l'inefficacia della detta misura cautelare, senza incidere sulla validità dell'ordinanza - ingiunzione che abbia irrogato la sanzione pecuniaria per la violazione commessa, stante la piena autonomia esistente tra il sequestro e l'indicata sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)