Sez. 2, Sentenza n. 21228 del 29/04/2014 Cc. (dep. 26/05/2014) Rv. 259717 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo - Oggetto - Confisca per equivalente - Accertamento del nesso di pertinenzialità - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di confisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie, in materia di truffa, nella quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti di una società, responsabile per illecito amministrativo ex l. 231 del 2001).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)