Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 25/09/2012 Cc. (dep. 10/01/2013) Rv. 254175 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo - Oggetto - Confisca per equivalente - Accertamento del nesso di pertinenzialità - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie in tema di reati tributari).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)