Sez. L, Sentenza n. 10459 del 30/10/1990 (Rv. 469563 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ - RAPPORTI CON LA PENSIONE DI INVALIDITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ - RAPPORTI CON LA PENSIONE DI INVALIDITÀ.*
Ove, nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'assicurato alla pensione di Invalidità, l'INPS riconosca a quest'ultimo la pensione di vecchiaia, non è più possibile, a partire dalla data di erogazione di tale prestazione previdenziale, l'attribuzione anche della pensione d'Invalidità, atteso che - come si evince dagli artt. 45 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 e 2 RDL 14 aprile 1939 n. 636 - l'Assicurazione obbligatoria per Invalidità e vecchiaia ha carattere unitario e pertanto una volta verificatosi uno degli eventi protetti si consolida la posizione di diritto soggettivo dell'assicurato alla prestazione pensionistica - la quale in caso di Invalidità (col concorso di altri requisiti) viene anticipata rispetto al caso normale del raggiungimento della età utile per la pensione di vecchiaia - con conseguente impossibilità per l'assicurato di ottenere un'altra prestazione, relativa ad altro evento protetto, né in aggiunta né in sostituzione a quella già in godimento. (Conf 2204/87, mass n 451436).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)