Sez. L, Sentenza n. 2204 del 02/03/1987 (Rv. 451436 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - ATTRIBUZIONE DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITÀ - RICONOSCIMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITÀ - ATTRIBUZIONE DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITÀ - RICONOSCIMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESTENSIONE.*
Ove, nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'assicurato alla pensione di Invalidità, l'INPS riconosca a quest'ultimo la pensione di vecchiaia, non è più possibile, a partire dalla data di erogazione di tale prestazione previdenziale, l'attribuzione anche della pensione d'Invalidità, atteso che - come si evince dagli artt. 45 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 e 2 RDL 14 aprile 1939 n. 636 - l'Assicurazione obbligatoria per Invalidità e vecchiaia ha carattere unitario e pertanto non può che essere unica anche la prestazione pensionistica, la quale in caso di Invalidità (col concorso di altri requisiti) viene anticipata rispetto al caso normale del raggiungimento dell'età utile per la pensione di vecchiaia. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio penda in fase di rinvio a seguito di Cassazione della sentenza di appello in ordine all'accertamento del diritto alla pensione di Invalidità, trattandosi di fatto esclusivo della fattispecie normativa della pensione, rilevabile d'ufficio dal giudice. (V 1228/86, mass n 444702).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)