Sez. 5, Sentenza n. 19953 del 14/10/2005 (Rv. 584121 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Giudizio di divisione ereditaria - Sentenza - Assegnazione di immobili condizionata risolutivamente al pagamento di conguagli - Impugnazioni - Sopravvenuta definitiva inefficacia del trasferimento immobiliare - Conseguenze - Imposta proporzionale di registro - Avviso di liquidazione - Cartella esattoriale - Impugnazione del coerede - Accoglimento - Ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria - Difetto d'interesse - Ricorrenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 sugli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, qualora nel giudizio di divisione ereditaria la sentenza di primo grado abbia disposto l'assegnazione di immobili in favore di uno dei coeredi, condizionando l'effetto traslativo dei diritti reali al pagamento di conguagli, e l'esito definitivo delle impugnazioni esperite nel medesimo giudizio determini l'inefficacia dei disposti trasferimenti immobiliari a seguito dell'avveramento della condizione risolutiva, l'Amministrazione finanziaria, che abbia bene emesso inizialmente l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamente l'imposta, è, pure se soccombente, priva di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza d'appello del giudice tributario, in quanto il pagamento dell'imposta, sebbene dovuto sulla base dell'originaria attribuzione patrimoniale, è successivamente divenuto privo di presupposto impositivo, essendo venuti meno i previsti effetti traslativi, e comporterebbe l'obbligo di immediato rimborso da parte della medesima amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)