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Sez. 5, Sentenza n. 24097 del 12/11/2014 (Rv. 633136 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Decreto ingiuntivo - Opposizione - Annullamento definitivo - Avviso di liquidazione dell'imposta di registro - Cartella di pagamento - Impugnazione - Accoglimento da parte del giudice tributario d'appello - Ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria soccombente - Difetto d'interesse - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633136-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema d'imposta di registro ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sugli atti dell'autorità giudiziaria, qualora il provvedimento giudiziario (nella specie decreto ingiuntivo) sia stato definitivamente annullato e sia, quindi, venuta meno l'attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento, senza procedere alla riscossione, non ha interesse, nonostante la soccombenza, a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d'appello, in quanto è venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell'immediato rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)