Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 30/03/1979 (Rv. 398208 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PRESCRIZIONE - CAMBIALE "A VISTA" - AZIONE CARTOLARE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - TERMINE DI PRESENTAZIONE PROLUNGATO DAL TRAENTE O DALL'EMITTENTE - SPOSTAMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PRESCRIZIONE - CAMBIALE "A VISTA" - AZIONE CARTOLARE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - TERMINE DI PRESENTAZIONE PROLUNGATO DAL TRAENTE O DALL'EMITTENTE - SPOSTAMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*
Nella cambiale "a vista", di cui all'art 39 del RD 14 dicembre 1933 n 1669, l'inizio del decorso della prescrizione dell'Azione cartolare e segnato dal momento della sua presentazione per il pagamento, che ne determina a tutti gli effetti la scadenza, ovvero, in ipotesi di mancata presentazione, dallo spirare dell'anno dalla data di emissione, e, cioe, del termine massimo entro il quale la presentazione stessa deve avvenire. Tale termine puo essere prolungato per effetto di volonta del traente o dell'emittente, come previsto dal primo comma della citata norma, con conseguente spostamento del dies a quo di detta prescrizione, solo qualora il traente od emittente stesso abbiano fissato il giorno finale di presentazione del titolo per il pagamento in relazione a una data certa, e non anche, pertanto, quando lo abbiano genericamente spostato in relazione al verificarsi di eventi futuri ed incerti (nella specie, revoca o chiusura di conto corrente bancario, garantito dal prenditore della cambiale).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)