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Sez. 1, Sentenza n. 2080 del 26/02/1998 (Rv. 513045 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Idoneità - Condizione - Provenienza dal titolare del diritto - Mancanza, accertata con dichiarazione di difetto di legittimazione attiva del titolare di un diritto cambiario agente in via causale - Effetto interruttivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513045-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2934 e 2943 cod. civ. comporta che condizione di idoneità di un atto alla produzione di effetti interruttivi della prescrizione sia la sua provenienza dal titolare del diritto (ovvero da soggetto che agisca quale suo valido rappresentante), con la conseguenza che la pronuncia di difetto di legittimazione attiva del soggetto che, titolare di un diritto cambiario, abbia agito in via causale esclude che costui possa legittimamente dirsi titolare del relativo diritto di credito, e si pone come assolutamente ostativa alla produzione di qualsivoglia effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto (che, spettando ad altro soggetto, poteva solo da questi essere legittimamente esercitato), nonché della correlata azione cartolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 67, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)