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Sez. 5, Sentenza n. 246 del 05/11/2025 Ud. (dep. 05/01/2026) Rv. 289255-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Scissione societaria - Erario unico creditore - Cessione alla società beneficiaria del debito erariale - Responsabilità illimitata della beneficiaria ex art. 173 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289255-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di scissione di una società avente quale unico creditore l'Erario, non può essere esclusa, in via generale e astratta, in considerazione della responsabilità illimitata della beneficiaria per l'adempimento del debito erariale ex art. 173 TUIR, fermo restando che il giudice, per affermare la sussistenza della fattispecie delittuosa, deve analizzare le concrete modalità con cui l'operazione straordinaria è stata attuata e deve verificare gli eventuali effetti di pericolo per la riscossione delle imposte dovute. (Fattispecie in cui la natura fraudolenta della scissione, diretta a evitare il pagamento delle imposte dirette da parte della società scissa, è stata desunta: dall'ingente debito tributario della stessa; dal trasferimento alla nuova società derivante dalla scissione di tutti i dipendenti e di tutte le attrezzature; dalla nomina, quale amministratore della società scissa, di un soggetto privo di competenze imprenditoriali; dall'omesso pagamento dei debiti tributari da parte della nuova società; dall'attività di spoliazione dei cespiti da quest'ultima intrapresa).

Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 quater, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)