Sez. 3, Sentenza n. 3278 del 16/11/1971 (Rv. 354742 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - ECCEZIONE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - REGOLAMENTO NECESSARIO - MANCATA PROPOSIZIONE - RIESAME DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - ECCEZIONE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - REGOLAMENTO NECESSARIO - MANCATA PROPOSIZIONE - RIESAME DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA - PRECLUSIONE.*
L'ordinanza di rilascio emessa dal pretore ai sensi dell'art 665 cod proc civ, in una controversia nella quale l'intimato, invocando il diritto alla proroga legale del contratto agrario, abbia indicato la Competenza funzionale della Sezione specializzata agraria, e impugnabile soltanto con il regolamento necessario di Competenza. Ove questo non sia stato proposto nei termini, sulla questione di Competenza si Forma il giudicato formale, ed e precluso, di conseguenza, il riesame della questione sia nel corso della fase di merito di primo grado, sia nei successivi gradi del giudizio. (contra 3264'68, mass n 336224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)