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Sez. 3, Sentenza n. 6239 del 09/07/1996 (Rv. 498437 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento per convalida di sfratto - Ordinanza del Pretore di rilascio ex art. 665 cod. proc.civ. - Remissione al Tribunale, in composizione ordinaria, quale giudice competente per il merito - Natura di sentenza limitatamente alla statuizione sulla competenza - Contestazione della competenza in favore di quella della sezione specializzata agraria - Impugnativa a mezzo del regolamento di competenza - Necessità.
Stato
decisa il 1996-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498437-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza di rilascio emessa dal pretore ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ. in una controversia nella quale l'intimato, deducendo che l'immobile costituisce pertinenza di un fondo agricolo, abbia indicato la competenza funzionale della sezione specializzata agraria, è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza, sicché ove questo non sia stato proposto la questione relativa alla competenza resta coperta dal giudicato e ne è precluso il riesame sia nella fase di merito in primo grado che nei successivi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)