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Sez. 1, Sentenza n. 6838 del 16/06/1995 (Rv. 492897 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna - Violazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492897-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuta legittima l'ordinanza-ingiunzione che aveva applicato la sanzione con riferimento agli artt. 25 e 27 della legge Reg. Lombardia 5 aprile 1976 n. 8, mentre il processo verbale di contestazione aveva fatto riferimento alla violazione dell'art. 7 della legge Reg. Lombardia 16 settembre 1983 n. 76. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza, ritenuta la netta differenziazione delle due figure di illecito amministrativo, con riferimento sia ai rispettivi fatti tipici che al regime sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 25, Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 27, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lombardia 16/09/1983 num. 76 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)