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Sez. 1, Sentenza n. 7262 del 13/07/1990 (Rv. 468230 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE IN CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA VIGENTE - SOPRAVVENIENZA DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA APPLICABILE AL FATTO - IRROGAZIONE CON ORDINANZE - INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN CONFORMITÀ DELLO IUS SUPERVENIENS - NECESSITÀ DI UNA ULTERIORE CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - DECISIONE DELL'INCOLPATO DI NON AVVALERSI DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - IMPOSSIBILITÀ PER IL MEDESIMO DI MODIFICARE TALE DECISIONE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO.*
Stato
decisa il 1990-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468230-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE IN CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA VIGENTE - SOPRAVVENIENZA DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA APPLICABILE AL FATTO - IRROGAZIONE CON ORDINANZE - INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN CONFORMITÀ DELLO IUS SUPERVENIENS - NECESSITÀ DI UNA ULTERIORE CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - DECISIONE DELL'INCOLPATO DI NON AVVALERSI DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - IMPOSSIBILITÀ PER IL MEDESIMO DI MODIFICARE TALE DECISIONE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO.*

In tema di infrazioni amministrative, qualora, dopo la contestazione della violazione in conformità della normativa all'epoca vigente, sopravvenga una nuova disciplina legislativa, applicabile al fatto (nella specie, con riguardo alle scorte imposte ai titolari di depositi di olii minerali, la legge 23 dicembre 1983 n. 731, che fra l'altro riduce l'entità di tali scorte), l'irrogazione della sanzione pecuniaria, in conformità dello "ius superveniens", con ordinanza-ingiunzione, non esige un'ulteriore contestazione, ove l'illecito, ancorché con differente definizione giuridica, rimanga inalterato nel nucleo essenziale dei relativi fatti costitutivi, non verificandosi alcun effetto negativo sul contraddittorio e sul diritto di difesa dell'incolpato, mentre non rileva, quale regione ostativa all'adozione del provvedimento sanzionatorio, che lo incolpato, medesimo, dopo aver deciso di non avvalersi della definizione con pagamento in misura ridotta, non abbia potuto rivedere il proprio atteggiamento in proposito alla luce della nuova norma, in considerazione dell'irrevocabilità della relativa scelta.*

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1981 num. 22 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1983 num. 731 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)