Sez. 5 - , Sentenza n. 22908 del 21/10/2020 (Rv. 659935 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazione ex art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Disciplina introdotta dalla l. n. 244 del 2007 - Presupposti - Intera destinazione all’edilizia residenziale dell’area compravenduta - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 244 del 2007, che ha ridisegnato la materia, abrogando la precedente disciplina e introducendone una nuova a "regime", l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come integrato dall'art. 1, comma 26, della suddetta legge, può essere riconosciuta unicamente ai trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, rispondendo essa all'esigenza di incentivare l'attività edilizia residenziale mediante l'abbattimento del primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittima la concessione dell'agevolazione in ragione della edificabilità degli immobili oggetto dell'atto, benché questi rientrassero in un PIP - Piano di insediamenti produttivi, non mirato alla realizzazione di finalità residenziali).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 com. 1, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 26 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 25 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 27 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)