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Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

Testo vigente

Art. 48

1. L'autorita' competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.

2. Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione puo' essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

3. Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltreche' delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, estingue il reato.3

Art. 49

1. Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione o l'intendente di finanza, secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di 15 giorni.

Art. 50

1. Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:

  1. 1° se la domanda di oblazione e' presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;

  2. 2° se la domanda e' presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza da' partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;

  3. 3° se non e' stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.3

2. Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreche' del rimborso delle spese.

Art. 51

1. Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne da' partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio.3

2. La estinzione del reato e' dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.

Art. 52

1. Dopo la scadenza del termine, stabilito dall'art. 49 per il pagamento, questo non puo' essere piu' eseguito, ne e' ammessa alcuna nuova domanda di oblazione.

Art. 53

1. Il dibattimento e' rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

Art. 54

1. Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli articoli 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:

  1. 1° la domanda di oblazione puo' essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volonta' dell'imputato;

  2. 2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda, sia il precetto di pagamento;

  3. 3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.

2. Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilita' per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.

Capo V. Della applicazione della pena pecuniaria

Titolo III. Disposizioni finali e transitorie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
MOSCONI - ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.