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Sez. 3, Sentenza n. 14084 del 24/01/2013 Ud. (dep. 26/03/2013) Rv. 255111 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Attendibilità intrinseca delle dichiarazioni - Valutazione frazionata - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255111-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacchè, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)