Sez. 2, Sentenza n. 33519 del 21/06/2017 Ud. (dep. 10/07/2017) Rv. 270531 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Ragioni di astio o di risentimento del dichiarante - Compromissione, per ciò solo, dell'attendibilità intrinseca del dichiarante - Esclusione - Accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità delle accuse - Necessità - Sussistenza.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)