Sez. 3, Sentenza n. 49 del 11/10/1982 Ud. (dep. 06/01/1983) Rv. 156757 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - OMESSO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSA CONTESTAZIONE DELLA ACCUSA ANCHE CON UN MANDATO RIMASTO SENZA EFFETTO - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - OMESSO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSA CONTESTAZIONE DELLA ACCUSA ANCHE CON UN MANDATO RIMASTO SENZA EFFETTO - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ.*
Qualora risulti violato l'Obbligo di sentire l'imputato o contestargli l'accusa con un mandato rimasto senza effetto anche in giudizio davanti al pretore, non si è in presenza di una nullità insanabile, ma se non dedotta di una nullità sanata negli Atti preliminari del giudizio, in virtù dell'art. 6 secondo comma legge 8 luglio 1977 n. 534. Infatti la predetta nullità non riguarda la capacità e la Costituzione del giudice, né l'omessa citazione dell'imputato o la mancata assistenza dello stesso da parte di un difensore nel dibattimento. (V mass n 149713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)